IL PRESIDENTE
                     DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
  Vista  la  legge  22 aprile 1941, n. 633, concernente la protezione
del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio;
  Visto  il  regolamento di esecuzione approvato con regio-decreto 18
maggio 1942, n. 1369;
  Visto  l'articolo  181-bis della legge 22 aprile 1941, n. 633, come
introdotto  dall'articolo  10  della  legge  18  agosto 2000, n. 248,
recante nuove norme di tutela del diritto d'autore e, in particolare,
i commi 3, 4, e 6;
  Sentita la Societa' italiana degli autori e degli editori (SIAE);
  Sentite le associazioni di categoria interessate;
  Udito  il  parere  del  Consiglio  di  Stato espresso dalla Sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 2 febbraio 2009;
  Su proposta del Ministro per i beni e le attivita' culturali;
                             A d o t t a
                      il seguente regolamento:

                               Art. 1.

                       Ambito di applicazione
  1.  Il  presente  regolamento  disciplina,  ai  sensi dell'articolo
181-bis  della  legge  22  aprile 1941, n. 633, come modificato dalla
legge  18  agosto  2000, n. 248, le caratteristiche del contrassegno,
ivi   comprese   le   dichiarazioni  identificative  sostitutive  del
contrassegno  medesimo, da apporre sui supporti di cui al comma 1 del
medesimo  articolo  181-bis  prodotti  successivamente all'entrata in
vigore della legge n. 248/2000, nonche' la collocazione e i tempi per
il suo rilascio da parte della Societa' italiana degli autori e degli
editori (SIAE).
  2.  Sono  legittimamente  circolanti,  ai sensi del citato articolo
181-bis della legge 22 aprile 1941, n. 633, i supporti prodotti entro
la  data  di  entrata  in  vigore della legge 18 agosto 2000, n. 248,
purche'   conformi   alla   legislazione  previgente  in  materia  di
contrassegno  e  di  tutela  del diritto d'autore, nonche' i supporti
prodotti  dopo l'entrata in vigore della medesima legge n. 248/2000 e
conformi  alle  disposizioni  regolamentari  di  cui  al  decreto del
Presidente  del  Consiglio  dei Ministri 11 luglio 2001, n. 338, come
modificato  dal  decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25
ottobre 2002, n. 296.
 
          Avvertenza:
             Il  testo  delle  note  qui  pubblicato e' stato redatto
          dall'amministrazione   competente  per  materia,  ai  sensi
          dell'art.   10,   commi  2  e  3,  del  testo  unico  delle
          disposizioni     sulla     promulgazione    delle    leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e  sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
          approvato  con  D.P.R.  28  dicembre 1985, n. 1092, al solo
          fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
          modificate  o  alle  quali  e'  operato  il rinvio. Restano
          invariati  il  valore  e l'efficacia degli atti legislativi
          qui trascritti.
          Note alle premesse:
             -  La legge 22 aprile 1941, n. 633, recante: «Protezione
          del  diritto  d'autore  e  di altri diritti connessi al suo
          esercizio»  e' stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 16
          luglio 1941, n. 166.
             -  Il  regio  decreto  18 maggio 1942, n. 1369, recante:
          «Approvazione  del regolamento per l'esecuzione della legge
          22  aprile  1941,  n.  633,  per  la protezione del diritto
          d'autore  e  di altri diritti connessi al suo esercizio» e'
          pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  3 dicembre 1942, n.
          286.
             -  La legge 18 agosto 2000, n. 248, recante «Nuove norme
          di  tutela del diritto d'autore»" e' stata pubblicata nella
          Gazzetta Ufficiale 4 settembre 2000, n. 206.
             - Il testo dell'art. 181-bis della legge 22 aprile 1941,
          n. 633, introdotto dall'art. 10 della legge 18 agosto 2000,
          n. 248, e' il seguente:
             «Art.  181-bis.  -  1.  Ai  sensi  dell'art.  181 e agli
          effetti di cui agli articoli 171-bis e 171-ter, la Societa'
          italiana  degli  autori  ed  editori  (S.I.A.E.)  appone un
          contrassegno  su  ogni  supporto  contenente  programmi per
          elaboratore   o   multimediali  nonche'  su  ogni  supporto
          contenente suoni, voci o immagini in movimento, che reca la
          fissazione di opere o di parti di opere tra quelle indicate
          nell'art.   1,  primo  comma,  destinati  ad  essere  posti
          comunque  in commercio o ceduti in uso a qualunque titolo a
          fine  di  lucro.  Analogo  sistema tecnico per il controllo
          delle   riproduzioni  di  cui  all'art.  68  potra'  essere
          adottato  con  decreto  del  Presidente  del  Consiglio dei
          Ministri,  sulla  base  di  accordi  tra  la  S.I.A.E. e le
          associazioni delle categorie interessate.
             2.  Il  contrassegno  e'  apposto sui supporti di cui al
          comma 1 ai soli fini della tutela dei diritti relativi alle
          opere   dell'ingegno,  previa  attestazione  da  parte  del
          richiedente   dell'assolvimento  degli  obblighi  derivanti
          dalla   normativa   sul  diritto  d'autore  e  sui  diritti
          connessi. In presenza di seri indizi, la S.I.A.E. verifica,
          anche successivamente, circostanze ed elementi rilevanti ai
          fini dell'apposizione.
             3. Fermo restando l'assolvimento degli obblighi relativi
          ai  diritti  di  cui  alla presente legge, il contrassegno,
          secondo modalita' nelle ipotesi previste nel regolamento di
          cui  al  comma  4,  che tiene conto di apposite convenzioni
          stipulate  tra la S.I.A.E. e le categorie interessate, puo'
          non  essere  apposto  sui supporti contenenti programmi per
          elaboratore   disciplinati   dal   decreto  legislativo  29
          dicembre  1992,  n. 518, utilizzati esclusivamente mediante
          elaboratore  elettronico,  sempre  che  tali  programmi non
          contengano  suoni, voci o sequenze di immagini in movimento
          tali  da  costituire opere fonografiche, cinematografiche o
          audiovisive  intere,  non  realizzate  espressamente per il
          programma  per  elaboratore,  ovvero  loro  brani  o  parti
          eccedenti  il  cinquanta per cento dell'opera intera da cui
          sono    tratti,    che    diano    luogo    a   concorrenza
          all'utilizzazione  economica  delle opere medesime. In tali
          ipotesi  la  legittimita' dei prodotti, anche ai fini della
          tutela  penale  di  cui  all'art. 171-bis, e' comprovata da
          apposite  dichiarazioni  identificative  che  produttori  e
          importatori preventivamente rendono alla S.I.A.E.
             4.  I  tempi,  le  caratteristiche e la collocazione del
          contrassegno   sono   individuati   da  un  regolamento  di
          esecuzione  da  emanare  con  decreto  del  Presidente  del
          Consiglio  dei Ministri entro centottanta giorni dalla data
          di  entrata  in vigore della presente disposizione, sentite
          la S.I.A.E. e le associazioni di categoria interessate, nei
          termini piu' idonei a consentire la agevole applicabilita',
          la  facile  visibilita'  e  a  prevenire l'alterazione e la
          falsificazione  delle  opere.  Fino alla data di entrata in
          vigore del predetto regolamento, resta operativo il sistema
          di  individuazione dei tempi, delle caratteristiche e della
          collocazione   del   contrassegno  determinatosi  sotto  la
          disciplina  previgente.  Le spese e gli oneri, anche per il
          controllo,  sono a carico dei richiedenti e la loro misura,
          in  assenza  di  accordo  tra  la  S.I.A.E.  e le categorie
          interessate, e'  determinata con decreto del Presidente del
          Consiglio  dei  Ministri,  sentito  il  comitato consultivo
          permanente per il diritto di autore.
             5. Il contrassegno deve avere, comunque, caratteristiche
          tali da non poter essere trasferito su altro supporto. Deve
          contenere  elementi  tali  da permettere la identificazione
          del  titolo dell'opera per la quale e' stato richiesto, del
          nome dell'autore, del produttore o del titolare del diritto
          d'autore.  Deve  contenere  altresi'  l'indicazione  di  un
          numero  progressivo  per  ogni  singola  opera riprodotta o
          registrata  nonche' della sua destinazione alla vendita, al
          noleggio e a qualsiasi altra forma di distribuzione.
             6.  L'apposizione materiale del contrassegno puo' essere
          affidata  anche  in  parte  al richiedente o ad un terzo da
          questi   delegato,   i   quali   assumono   le  conseguenti
          responsabilita'  a  termini  di  legge. I medesimi soggetti
          informano   almeno   trimestralmente   la   S.I.A.E.  circa
          l'attivita'  svolta  e  lo stadio di utilizzo del materiale
          consegnato.   Ai  fini  della  tempestiva  apposizione  del
          contrassegno,   fuori  dei  casi  in  cui  esista  apposita
          convenzione  tra il produttore e la S.I.A.E., l'importatore
          ha  l'obbligo  di  dare  alla  S.I.A.E.  preventiva notizia
          dell'ingresso  nel  territorio  nazionale  dei prodotti. Si
          osservano le disposizioni di cui al comma 4.
             7.  Nei  casi  di  cui  al  comma  6,  la  S.I.A.E. e il
          richiedente   possono   concordare  che  l'apposizione  del
          contrassegno sia sostituita da attestazione temporanea resa
          ai  sensi  del  comma 2, corredata dalla presa d'atto della
          S.I.A.E.
             8. Agli effetti dell'applicazione della legge penale, il
          contrassegno  e'  considerato  segno  distintivo  di  opera
          dell'ingegno.».
          Nota all'art. 1:
             -  Per  il testo dell'art. 181-bis della legge 22 aprile
          1941, n. 633, introdotto dall'art. 10 della legge 18 agosto
          2000, n. 248, si veda nelle note alle premesse.